RISARCIMENTO ECONOM
Indennizzo per danni da trasfusioni o vaccinazioni (legge 210/1992)
La legge 210/1992 (art.1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o emoderivati, che ne facciano richiesta.
I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono:
• coloro che hanno riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione a seguito da vaccinazioni obbligatorie o di vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate a soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie, ospedali etc.;
• persone non vaccinate che a contatto con soggetti contagiati hanno riportato un menomazione permanente;
• eredi di persona danneggiata, che muoia dopo aver presentato la domanda, persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal coniuge danneggiato;
• personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l' infezione HIV durante il servizio con sangue o suoi derivati proveniente da soggetti affetti dalla malattia;
• persone contagiate dal virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue sia a carattere occasionale (emergenza da intervento ect.) che continuativo (soggetti affetti da emofilia etc.);
• parenti aventi diritto fino al terzo grado di parentela, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/1992 sia derivata la morte.
I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono:
• coloro che hanno riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione a seguito da vaccinazioni obbligatorie o di vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate a soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie, ospedali etc.;
• persone non vaccinate che a contatto con soggetti contagiati hanno riportato un menomazione permanente;
• eredi di persona danneggiata, che muoia dopo aver presentato la domanda, persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal coniuge danneggiato;
• personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l' infezione HIV durante il servizio con sangue o suoi derivati proveniente da soggetti affetti dalla malattia;
• persone contagiate dal virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue sia a carattere occasionale (emergenza da intervento ect.) che continuativo (soggetti affetti da emofilia etc.);
• parenti aventi diritto fino al terzo grado di parentela, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/1992 sia derivata la morte.
- legge 210_1992 - pdf 73 kb
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni - pdf 132 kb
- domanda legge 210_1992 - pdf 137 kb
- domanda di una tantum o di assegno reversibile - pdf 150 kb
- ricorso legge 210_1992pdf - pdf 179 kb
- scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione di emoderivati - pdf 145 kb
- scheda informativa di reazione indesiderata da vaccino - pdf 143 kb