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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) sono dichiarazioni con le quali una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere esprime, in previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi, le proprie volontà in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, trattamenti sanitari e scelte terapeutiche.

Le DAT sono disciplinate dall'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Le DAT sono esenti da imposta di registrazione, da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

La persona che redige le DAT è definita disponente.

Le DAT rappresentano l'espressione della volontà della persona in materia di trattamenti sanitari per una situazione futura e non costituiscono una prescrizione medica né una previsione necessariamente coincidente con la situazione clinica che potrà verificarsi.

Il disponente può nominare una persona di propria fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che avrà il compito di rappresentarlo qualora non sia più in grado di autodeterminarsi. È opportuno che la persona individuata quale fiduciario conosca le volontà espresse nelle DAT e sia disponibile ad accompagnare il disponente nel rapporto con i professionisti sanitari qualora le DAT debbano essere applicate. Le DAT non possono essere interpretate come un ordine rivolto al medico di effettuare o non effettuare un determinato trattamento indipendentemente dalla situazione clinica, dovendo il medico sempre  confrontare le disposizioni espresse nella DAT con la concreta ed attuale condizione clinica della persona. Le DAT consentono alla persona di esprimere anticipatamente le proprie volontà, ma non sostituiscono il rapporto tra medico e paziente. Quando la persona è in grado di esprimere direttamente le proprie decisioni, la valutazione e la scelta relativa ai trattamenti sanitari avvengono attraverso il rapporto tra la persona e il medico, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento. Le DAT intervengono invece nell'eventualità in cui la persona non sia più in grado di autodeterminarsi.

La Legge n. 219/2017 prevede che le DAT siano espresse dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Per questo motivo, prima di redigere le proprie DAT, è opportuno che la persona si rivolga al proprio medico di fiducia, con il quale potrà approfondire le condizioni cliniche, le possibili evoluzioni della malattia e le caratteristiche, i benefici, gli oneri e le possibili conseguenze dei trattamenti sanitari sui quali intende esprimere le proprie volontà. 

Il confronto con il medico è particolarmente importante perché consente alla persona di formulare le proprie disposizioni sulla base di informazioni sanitarie adeguate e comprensibili.

La scelta relativa alle DAT rimane comunque personale e libera.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio);
  • presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro;  
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata);
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili). 

La legge non prevede un modello obbligatorio per la redazione delle DAT. 

Al solo scopo di fornire un supporto informativo e agevolare i cittadini, si mette a disposizione un modulo fac-simile (scaricabile dalla sezione Allegati sottostante) che può essere utilizzato quale ausilio per la raccolta delle informazioni necessarie. Nelle DAT possono essere espresse volontà relative all'accettazione o al rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari, altri specifici trattamenti che la persona desideri accettare o rifiutare qualora, in futuro, non sia più in grado di esprimere autonomamente il proprio consenso. È consigliabile che siano formulate in modo chiaro e comprensibile e che siano sempre precedute da un adeguato confronto con il medico di fiducia. 

Presso l’ASST Mantova, attraverso il servizio di Medicina Legale, si provvede alla ricezione delle DAT e alla loro trasmissione alla Banca dati nazionale delle DAT qualora il disponente presti il consenso. L'attività di ricezione della DAT ha natura esclusivamente amministrativa: il personale incaricato della ricezione non valuta il contenuto clinico delle disposizioni. 

La valutazione delle DAT e della loro concreta applicazione competono al medico e all'équipe sanitaria allorquando le disposizioni divengano rilevanti per una specifica situazione clinica. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, ma la legge prevede che esse possano essere disattese, in tutto o in parte, qualora esse appaiano palesemente incongrue, non corrispondano alla condizione clinica attuale della persona, siano disponibili terapie non prevedibili al momento della redazione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. 

La valutazione dell'applicabilità delle DAT deve quindi essere effettuata nel contesto della situazione clinica concreta, tenendo conto delle condizioni della persona, delle conoscenze scientifiche disponibili e delle circostanze esistenti nel momento in cui le disposizioni devono trovare applicazione.

La Banca dati ha lo scopo di raccogliere le DAT e garantirne la tempestiva disponibilità e aggiornamento, comprese le eventuali modifiche, rinnovi o revoche. L'accesso alle DAT, quando necessario, è assicurato secondo le modalità previste dalla normativa al medico che ha in cura la persona che si trova in una situazione di incapacità di autodeterminarsi, nonché al disponente e al fiduciario nei casi previsti.

Le DAT possono essere modificate, rinnovate o revocate in qualsiasi momento, con le modalità previste dalla legge. 

La persona può quindi modificare nel tempo le proprie volontà in relazione all'evoluzione delle proprie condizioni di vita, alle nuove informazioni ricevute o al mutamento delle proprie convinzioni. 

Prima di consegnare una DAT si raccomanda di:

  • parlare con il proprio medico di fiducia delle condizioni cliniche e delle possibili conseguenze delle proprie scelte;
  • comprendere il significato dei trattamenti sanitari sui quali si intendono esprimere le proprie volontà;
  • redigere personalmente le proprie disposizioni in modo libero e consapevole;
  • valutare l'opportunità di nominare un fiduciario;
  • informare il fiduciario della propria scelta e delle proprie volontà;
  • conservare una copia delle DAT e informare le persone di fiducia della loro esistenza;
  • aggiornare le DAT quando cambiano le proprie volontà o le circostanze personali e cliniche.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2026