COLLEGIO MEDICO ART
Collegio medico art.13 Legge 274/91
L’articolo 13 della Legge 274/91 stabilisce che la valutazione, al fine pensionistico, dello stato di inabilità totale e permanente a qualsiasi lavoro proficuo e dello stato di inabilità alla mansione specifica spetta al collegio medico. Tali accertamenti sono finalizzati all’analisi di stati di inabilità non derivanti da causa di servizio, e vede coinvolti i dipendenti iscritti alla cassa pensione C.P.D.E.L. (Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali), C.P.S. (Cassa per le Pensioni ai Sanitari), C.P.I. (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti delle scuole elementari pubbliche comunali) e C.P.U.G. (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari ) gestite dall’Ente Previdenziale INPDAP.
COME USUFRUIRNE
Il dipendente, tramite il datore di lavoro, inoltra richiesta alla Commissione Medica.
Istituita la pratica, sono valutati gli eventuali documenti esibiti; è richiesta, ne necessario, altra documentazione sia all’azienda che al lavoratore.
Completata questa prima fase la segreteria convoca a visita il lavoratore: l’apposita commissione esprime il relativo giudizio che sarà trasmesso all’azienda e al lavoratore.
Il giudizio è rilasciato a pagamento, a carico del richiedente, secondo il tariffario vigente.
La visita è effettuata entro 30 giorni dall’apertura della pratica. Il giudizio è spedito agli interessati alla chiusura della pratica (subito dopo la visita o dopo espletamento e l’acquisizione dei referti di eventuali accertamenti integrativi richiesti e nel rispetto alla legge sulla privacy).
COME USUFRUIRNE
Il dipendente, tramite il datore di lavoro, inoltra richiesta alla Commissione Medica.
Istituita la pratica, sono valutati gli eventuali documenti esibiti; è richiesta, ne necessario, altra documentazione sia all’azienda che al lavoratore.
Completata questa prima fase la segreteria convoca a visita il lavoratore: l’apposita commissione esprime il relativo giudizio che sarà trasmesso all’azienda e al lavoratore.
Il giudizio è rilasciato a pagamento, a carico del richiedente, secondo il tariffario vigente.
La visita è effettuata entro 30 giorni dall’apertura della pratica. Il giudizio è spedito agli interessati alla chiusura della pratica (subito dopo la visita o dopo espletamento e l’acquisizione dei referti di eventuali accertamenti integrativi richiesti e nel rispetto alla legge sulla privacy).